2013
Le decisioni del giudice sportivo: Weiss,Blasi e Zanon saltano la Lazio
Queste le decisioni del giudice sportivo Gianpaolo Tosel, riguardanti la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim: squalificati per una giornata i calciatori, Weiss del Pescara (espulso), Angella (Udinese), Ciani (Lazio), De Rossi e Totti (Roma), Biagianti (Catania), Blasi e Zanon (Pescara), Del Grosso (Atalanta), Pizarro (Fiorentina), Pereira e Guarin (Internazionale), Gastaldello (Sampdoria) per aver, già diffidati, ricevuto un cartellino giallo. Di seguito le ammende alle società.
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente a due calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso e per qualche minuto oltre il termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, innumerevoli petardi e bottiglie di plastica, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso e per qualche minuto oltre il termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria innumerevoli petardi e bottiglie di plastica, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.