2013

Calcioscommesse, 9 mesi di squalifica per Mauri e ammenda di 50 mila euro per la Lazio

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Come tutti speravano e come i legali di Mauri avevano previsto, in serata poco dopo le ore 19:00 finalmente è arrivata la sentenza sul caso di Calcioscommesse. La Corte di Giustizia della FIGC ha aggravato la sanzione richiesta per il capitano della Lazio per l’omessa denuncia di Lazio – Genoa dell’11 maggio 2011 e anche per la partita Lecce – Lazio del 22.5.2011, la squalifica è aumentata dai sei mesi iniziali, a nove mesi. Inoltre la Società biancoceleste dovrà pagare un’ammenda salata di 50 mila euro. Dal dispositivo della Corte di Giustizia  si apprende che il reclamo della procura federale è stato in parte accolto e per questo la squalifica è aumentata, a nulla sono serviti i ricorsi di Mauri e della Lazio. L’avvocato del giocatore, Buceti è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Sport per commentare l’accaduto: E’ una sentenza poco comprensibile, sproporzionata e non equa. A caldo trovo poco comprensibile questa sanzione di nove mesi, era già inflittiva quella di sei mesi. Dovremo leggere le motivazioni per capire la decisione della Corte. Sembra una sanzione sproporzionata, non è stata raccolta nessuna prova oggettiva. Qualunque sanzione che preveda una squalifica del nostro assistito è una sconfitta. Come già detto in precedenza, non esistavano prove che riconducevano a una colpevolezza. Si tratta di una valutazione che la Corte ha fatto per troppa sensibilità verso stimoli ambientali. Impugneremo la sentenza al Tnas, non è una sanzione equa anche riguardo ai casi precedenti. Mauri non ha partecipato ad alcuna manipolazione di alcuna manifestazione sportiva. Stefano ha contestato energicamente l’ipotesi di omessa denuncia, che non trova elementi oggettivi. Stefano ci ha confermato che la consegna dei biglietti all’amico Zamperini avveniva da anni”.

Ecco il dispositivo della corte:

1. Ricorso S.S.LAZIO S.p.A.

avverso la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 inflitta a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., in relazione alla violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., del calciatore Mauri Stefano in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota 208/4 pf 13-14/sp/blp del 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

2. Ricorso calc. MAURI STEFANO

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S., in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota 208/4 pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

3. Ricorso PROCURATOREFEDERALE:
– avverso il proscioglimento dalle incolpazioni ascritte dichiarato nei confronti del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio s.p.a. in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011;

La C.G.F, sugli appelli riuniti nn. 1), 2) e 3), vista la propria ordinanza interlocutoria in data 16.8.2013, acquisiti e valutati gli ulteriori elementi istruttori, così dispone, allo stato degli atti:

– ACCOGLIE IN PARTE il reclamo della Procura Federale, e, per l’effetto, visto l’art. 7, comma 7, C.G.S., applicato anche in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, infligge al calc. Mauri Stefano la sanzione della squalifica per complessivi mesi 9, nonché alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione complessiva dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

RESPINGE i ricorsi del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio S.p.A

– avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte nei confronti del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio S.p.A. in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011;

seguito proprio deferimento – nota 208/4 pf 13- 14/sp/blp del 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

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