Federsupporter scrive al prefetto Gabrielli e accusa Lotito: "Ha atteggiamenti e comportamenti provocatori ed istigatori verso i tifosi" - Lazio News 24
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Federsupporter scrive al prefetto Gabrielli e accusa Lotito: “Ha atteggiamenti e comportamenti provocatori ed istigatori verso i tifosi”

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La decisione di costruire le barriere per dividere le Curve dello Stadio Olimpico di Roma è stata messa sotto accusa da tutto il mondo sportivo. Sì perché da che queste barriere dovevano servire per garantire maggiore sicurezza e minori pericoli a che adesso il calo dei tifosi allo stadio è sensibile e sotto gli occhi di tutti, come l’ultimo derby disputatosi da pochi giorni tra Lazio e Roma. Mai si sarebbe pensato di avere poco più di 25 mila tifosi nel derby più bello del nostro calcio. La Federsupporter, associazione che difende i diritti dei sostenitori sportivi, ha inviato una lettera aperta al Prefetto Gabrielli, mettendolo davanti alle evidenti criticità affiorate dopo la sua decisione e esortandolo a colloquiare con il Presidente della Lazio Claudio Lotito, primo colpevole della disfatta biancoceleste.

Oggetto: Tutela dell’ordine, della sicurezza e della tranquillità pubblica in relazione a comportamenti dell’azionista di controllo e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa.

Egregio Signor Prefetto, Federsupporter è un’Associazione costituita in Roma, il 25 gennaio 2010, per atto pubblico, avente come fine statutario quello della rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori di spettacoli sportivi e piccoli azionisti di società sportive. Essa è un tipico Ente esponenziale di diritti ed interessi superindividuali di una specifica ed omogenea categoria, quale quella dei consumatori e dei piccoli azionisti sopra menzionati, come tale riconosciuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e da plurime Autorità giudiziarie, quali, per esempio, il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato. Di Federsupporter fanno parte numerosi sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa che, in particolare in queste ultime ore, si sono rivolti all’Associazione con pressanti richieste di segnalare, nelle opportune e competenti sedi, uno stato di grave disagio e preoccupazione attribuito a comportamenti e ad una condotta generale, costantemente e pervicacemente tenuti in oltre dieci anni, dall’azionista di controllo e Presidente del Consiglio di gestione della sunnominata Società. Ciò premesso, la scrivente sottopone alla Sua attenzione quanto segue. Secondo la giurisprudenza costituzionale ( sentenze n. 237 e n. 222 del 2006) il Prefetto è titolare di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico: nella materia, cioè, relativa alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quest’ultimo quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza.

All’Autorità di Pubblica Sicurezza è attribuito il potere-dovere di adottare provvedimenti che disciplinano le attività dei privati, prescrivendo loro di tenere determinati comportamenti in funzione del perseguimento della finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, tali provvedimenti possono imporre determinati comportamenti che possono consistere in obblighi di contenuto positivo o negativo. Quanto alla libertà di iniziativa economica privata, secondo gli artt. 41 e 42 della Costituzione, come interpretati ed applicati dalla giurisprudenza costituzionale, tale libertà deve pur sempre svolgersi in modo da non arrecare pregiudizio, tra l’altro, all’ordine ed alla sicurezza pubblica, dovendo essere l’iniziativa economica stessa indirizzata e coordinata a fini sociali. Fini tra i quali rientra indubbiamente quello proprio dello sport e dell’ordinamento sportivo che fonda la propria autonomia e specificità sull’art. 2 della Costituzione, dovendosi considerare lo sport e l’ordinamento sportivo quali una delle formazioni sociali ove l’uomo svolge la sua personalità. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la scrivente Le chiede, pertanto, di valutare se esistano i presupposti e le condizioni per l’applicazione nei confronti dell’azionista di controllo e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera c, nonché dall’art. 3, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Norme secondo cui il Questore, nella cui provincia dimora la persona che, per il suo comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, può avvisare oralmente tale persona, invitandola a tenere una condotta conforme alla legge. Condotta che può configurarsi come quella che eviti comportamenti provocatori tali da poter integrare vere e proprie fattispecie di istigazione a commettere delitti o contravvenzioni.

Ma al di là ed a prescindere dall’eventuale utilizzo di specifici strumenti normativi, la scrivente richiama la Sua attenzione sull’opportunità che, ai fini della tutela dell’ordine, della sicurezza e della tranquillità pubblica, venga esercitata da parte Sua, nei confronti del suddetto azionista e Presidente, una, quantomeno, autorevole attività di persuasione morale, affinchè vengano finalmente abbandonati atteggiamenti e comportamenti pubblici, per l’appunto, provocatori ed istigatori verso i tifosi della Lazio, intesi, non solo e non tanto come i così detti “ultras”, quanto e, soprattutto, come moltitudine dei tifosi così detti “ normali”, spinti, ormai, ad una condizione di grave e pericolosa esasperazione, frustrazione, di avversione e di ripulsa nei riguardi del succitato azionista e Presidente.La scrivente,infine, La invita a voler riconsiderare e/o a far riconsiderare se permangano ancora i presupposti ed i requisiti in base ai quali lo Stato ed i contribuenti continuino ad accollarsi le gravose spese relative ad una scorta di polizia ad una personalità che non ricopre alcuna carica e non svolge alcuna funzione pubblica, nonché risulta condannata in via definitiva per uno dei reati previsti dal T.U.F. ( Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria), nonché riconosciuta responsabile di plurimi reati di frode sportiva, sebbene dichiarati estinti per prescrizione, nonché indagata, fatta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, per reati di tentata estorsione e di evasione ed elusione fiscale. Quanto sopra pur senza voler tenere conto che la Cassazione, V Sezione Penale, con sentenza del 4 luglio/30 dicembre 2013, ha sancito che l’azionista e Presidente in parola ha ordito nel 2005 “ un complesso disegno criminoso, sorretto dal dolo in ciascuno dei segmenti costituenti le singole ipotesi di reato riscontrate dai giudici di merito” a danno dei tifosi-piccoli azionisti della SS Lazio spa. Aggiungasi che la persona in questione risulta disporre di risorse economiche tali da consentirgli il ricorso ad una scorta pagata privatamente. Nel ringraziarLa per l’attenzione e con l’auspicio di un Suo autorevole intervento volto a scongiurare che uno storico patrimonio, non solo sportivo, ma anche culturale e sociale della Città di Roma divenga un problema di ordine e sicurezza pubblica, questa volta non certo per responsabilità dei tifosi, voglia gradire cordiali saluti.

Il Presidente Dr. Alfredo Parisi 

 

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