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Giudice Sportivo: la decisione per la monetina a Reina. Ammenda a Mourinho, Curva Sud chiusa

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Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’undicesima giornata di Serie A. La decisione sull’Atalanta per la monetina a Reina della Lazio

Otto squalificati dal Giudice Sportivo: Caceres (Cagliari), Koulibaly (Napoli), Kastanos (Salernitana), Hernandez (Milan), Stojanovic (Empoli), Maxime Lopez (Sassuolo), Pobega (Torino) fermati per un turno. Due giornate di squalifica ad Adrien Silva della Sampdoria. Luiz Felipe della Lazio entra in diffida. Ammenda di 10mila euro a Mourinho per avere, al termine della gara, in prossimità dell’ingresso dello spogliatoio dell’Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose.

Chiusa per una gara la Curva Sud della Roma per gli insulti a Ibra: «Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan; considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)” intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto; considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente vari oggetti sul terreno di giuoco, uno dei quali (nello specifico probabilmente una monetina) colpiva, al 46° del secondo tempo, il portiere della squadra avversaria, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco; sanzione attenuata, ai sensi dell’art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell’ultimo episodio, ai fini dell’applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell’accesso.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato all’indirizzo della panchina della squadra avversaria alcuni oggetti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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