Archivio
UFFICIALE – Lulic, ecco la decisione della Figc: 20 giorni di squalifica e ammenda di 10mila euro per le frasi su Rudiger
Venti giorni di squalifica e un’ammenda di 10mila euro: questa è la decisione della Figc sulle dichiarazioni rilasciate da Senad Lulic nei confronti di Rudiger al termine del derby di Roma. Il terzino bosniaco non sarà disponibile per la prima gara del 2017, in programma l’8 gennaio allo Stadio Olimpico contro il Crotone. Questo il comunicato ufficiale: «Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. SENAD LULIC avente ad oggetto la seguente condotta: SENAD LULIC, tesserato per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, ed art. 5, comma 1, del C.G.S., dei doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese nel corso di un intervista rilasciata ad un network televisivo nazionale – Mediaset Premium – nel dopo gara di Lazio-Roma del 04/12/2016 e riportate dai quotidiani nazionali, dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del calciatore Antonio Rudiger, tesserato con la società A.S. Roma, quali: “..Rudiger già parlava prima della partita, due anni fa era lì, a Stoccarda, vendeva calzini o cinture, adesso fa il fenomeno. Non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui e che fanno crescere un ragazzo maleducato.”; – vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SENAD LULIC; – vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; – vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica ed € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per il Sig. SENAD LULIC; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti».